Sei in Homepage
Nuove norme sui congedi
D.lgs. n° 151/2001 Legge di Bilancio 2024. “Tutela della maternità e della paternità nel caso di adozioni nazionali ed internazionali”. Relativamente alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità il nostro ordinamento dispone di una disciplina articolata e ben definita che riconosce ai genitori adottivi ed affidatari gli stessi diritti e privilegi previsti per i genitori naturali, rimanendo come unica differenza la decorrenza dei previsti benefici (congedi, permessi, sostegno economico, etc…) che inizia dalla data di ingresso del bambino, adottato o in affido, in famiglia e non dalla data di nascita. L’art. 2110 c.c. e l’art. 38, comma 2, della Costituzione Italiana: 1. Riconosce a ciascun genitore, purché lavoratore dipendente, di un “proprio” diritto alla fruizione di determinati benefici. Diritto autonomo e personale non condizionato (come lo era prima) dallo “status” di lavoratore dipendente dell’altro coniuge. Tale diritto spetta, infatti, al genitore in quanto è dallo stesso direttamente esercitato nei limiti di durata temporale quali specificatamente previsti con riferimento ai singoli istituti, anche se l’altro coniuge non è titolare di analogo diritto, in quanto non occupato o perché appartenente a categoria diversa (lavoro autonomo) da quella espressamente tutelata (lavoro dipendente)”.  2. Riconosce l’anzianità di servizio nei casi di assenza dal lavoro per la fruizione di congedi e permessi ricompresi nell’ambito della tutela e sostegno della maternità e della paterni   CONGEDO PREADOTTIVO (art. 26, commi 2,3,4,5 e 6 d.lgs. n° 151/2001) “Per il periodo in cui la coppia deve necessariamente recarsi nel Paese di residenza del minore da adottare per incontrarlo e socializzare con lui è riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto ad usufruire di apposito congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza all’estero richiesto per l’adozione e l’affidamento del minore”.   CONGEDO DI MATERNITÀ (art. 26 D.Lgs. n° 151/200)  "In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro del minore e per i successivi adempimenti connessi all’adozione. Ferma restando la durata complessiva del congedo, lo stesso può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia".    CONGEDO DI PATERNITÀ (art. 31 D.Lgs. n° 151/2001) 1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, D.Lgs 151/2001, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, D.Lgs 151/2001, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile invece dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia, della durata di dieci giorni elevati a venti (nel caso di adozioni o affidamenti plurimi). Questo periodo è interamente retribuito e coperto da contribuzione figurativa.   CONGEDO PARENTALE (art. 36 D.Lgs. n° 151/2001) “Il congedo parentale si traduce nell’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore. Ad entrambi i genitori adottivi è riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro per la fruizione di apposito congedo finalizzato alla cura, assistenza ed educazione del minore”.  ​​​​​Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari qualunque sia l’età del minore entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. La legge di bilancio 2024 ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, disponendo: l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento. Per il solo 2024, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, per l’ulteriore mese, è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%). L’ulteriore mese di congedo si aggiunge alla mensilità che, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2023, già prevedeva un’indennità all’80% della retribuzione.  Nel 2024 sono quindi previsti due mesi di congedo parentale indennizzati all'80%. Possono fruire dell’ulteriore mese di congedo alternativamente i genitori, lavoratori dipendenti, che terminano il congedo di maternità o di paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2023. Per il 2025 l’importo del secondo mese scenderà al 60%. Il messaggio 26 aprile 2024, n. 1629, inoltre, fornisce i chiarimenti ai datori di lavoro  sulla gestione degli arretrati connessi all’elevazione dell’indennità di congedo parentale, ovvero le modalità operative per il conguaglio delle prestazioni, con integrazione all’80% sui flussi di maggio e giugno 2024. Per ulteriori informazioni:  Portale Inps - Home  
Adozione morale a distanza
AIUTA UN BAMBINO AD ANDARE A SCUOLA! Per SPAI il sostegno a distanza è un'Adozione Morale Un gesto di solidarietà e di amore verso un bambino o una bambina che vivono in un Paese povero del mondo e lo mette in grado di frequentare la scuola e acquisire l'istruzione che gli permetterà di progredire moralmente e dare un aiuto concreto al suo Paese. La chiamiamo Adozione Morale perchè permette di instaurare con il bambino un rapporto epistolare che faccia crescere e arrichisca sia lui che il padrino in Italia. Chi sono i destinatari del sostegno? Nel programma di sostegno a distanza i beneficiari sono i bambini che vivono nelle periferie delle grandi città o in zone rurali che, pur avendo una famiglia, non hanno la possibilità di studiare e andare a scuola. Vivono in estrema miseria e spesso soli perché i genitori (più spesso solo le madri) sono lontani tutto il giorno per lavori saltuari. Come funziona? PRIMA TAPPA: L'ADESIONE  Con la vostra adesione vi verrà inviata la fotografia relativa al bambino o alla bambina da sostenere con una scheda contenente le sue informazioni (età, composizione familiare, ecc...). SECONDA TAPPA: SI COMINCIA !!!! Una volta ricevuta la documentazione il padrino inizierà ad inivare annualmente tramite bonifico bancario l'importo per il sostegno a distanza - euro 250 - direttamente alla coordinatrice in Perù (Figlie di San Paolo), inizierà così un rapporto epistolare con lui tramite la figura di riferimento che garantirà l'istruzione a quel bambino e periodicamente verificherà la sua situazione. SPAI non trattiene quindi alcuna percentuale della donazione! Circa due volte all'anno il bambino scriverà, racconterà di sé e condividerà le proprie pagelle. Quanto può durare un'adozione morale a distanza? L'adozione morale ha lo scopo di aiutare ogni bambino ad istruirsi, per questo chiediamo quindi l’impegno a sostenere il bambino almeno per un intero ciclo scolastico (primaria/secondaria, ecc). Se questo non sarà possibile si cercherà tempestivamente un nuovo sostenitore per evitare che il percorso scolastico si interrompa. Tante famiglie hanno seguito con affetto la crescita e l'istruzione di bambini che una volta diventati ragazzi e ragazze hanno potuto inserirsi nel mondo del lavoro! CONTATTI: [email protected] 071/203938  
Archivio News
|
2
|
|
|
|