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Nuove norme sui congedi
D.lgs. n° 151/2001
Legge di Bilancio 2024.

“Tutela della maternità e della paternità nel caso di adozioni nazionali ed internazionali”.

Relativamente alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità il nostro ordinamento dispone di una disciplina articolata e ben definita che riconosce ai genitori adottivi ed affidatari gli stessi diritti e privilegi previsti per i genitori naturali, rimanendo come unica differenza la decorrenza dei previsti benefici (congedi, permessi, sostegno economico, etc…) che inizia dalla data di ingresso del bambino, adottato o in affido, in famiglia e non dalla data di nascita.

L’art. 2110 c.c. e l’art. 38, comma 2, della Costituzione Italiana:
1. Riconosce a ciascun genitore, purché lavoratore dipendente, di un “proprio” diritto alla fruizione di determinati benefici. Diritto autonomo e personale non condizionato (come lo era prima) dallo “status” di lavoratore dipendente dell’altro coniuge. Tale diritto spetta, infatti, al genitore in quanto è dallo stesso direttamente esercitato nei limiti di durata temporale quali specificatamente previsti con riferimento ai singoli istituti, anche se l’altro coniuge non è titolare di analogo diritto, in quanto non occupato o perché appartenente a categoria diversa (lavoro autonomo) da quella espressamente tutelata (lavoro dipendente)”. 

2. 
Riconosce l’anzianità di servizio nei casi di assenza dal lavoro per la fruizione di congedi e permessi ricompresi nell’ambito della tutela e sostegno della maternità e della paterni
 
  • CONGEDO PREADOTTIVO (art. 26, commi 2,3,4,5 e 6 d.lgs. n° 151/2001)
“Per il periodo in cui la coppia deve necessariamente recarsi nel Paese di residenza del minore da adottare per incontrarlo e socializzare con lui è riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto ad usufruire di apposito congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza all’estero richiesto per l’adozione e l’affidamento del minore”.
 
  • CONGEDO DI MATERNITÀ (art. 26 D.Lgs. n° 151/200) 
"In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro del minore e per i successivi adempimenti connessi all’adozione. Ferma restando la durata complessiva del congedo, lo stesso può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia". 
 
  • CONGEDO DI PATERNITÀ (art. 31 D.Lgs. n° 151/2001)
1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, D.Lgs 151/2001, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, D.Lgs 151/2001, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice.

Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile invece dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia, della durata di dieci giorni elevati a venti (nel caso di adozioni o affidamenti plurimi). Questo periodo è interamente retribuito e coperto da contribuzione figurativa.
 
  • CONGEDO PARENTALE (art. 36 D.Lgs. n° 151/2001)
“Il congedo parentale si traduce nell’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore. Ad entrambi i genitori adottivi è riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro per la fruizione di apposito congedo finalizzato alla cura, assistenza ed educazione del minore”. 
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Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari qualunque sia l’età del minore entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.


La legge di bilancio 2024 ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, disponendo:
  1. l’elevazione dal 30% al 60% della retribuzione,
  2. dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento.
  3. Per il solo 2024, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, per l’ulteriore mese, è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%). L’ulteriore mese di congedo si aggiunge alla mensilità che, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2023, già prevedeva un’indennità all’80% della retribuzione. 
  4. Nel 2024 sono quindi previsti due mesi di congedo parentale indennizzati all'80%.
  5. Possono fruire dell’ulteriore mese di congedo alternativamente i genitori, lavoratori dipendenti, che terminano il congedo di maternità o di paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2023.
  6. Per il 2025 l’importo del secondo mese scenderà al 60%.

Il messaggio 26 aprile 2024, n. 1629, inoltre, fornisce i chiarimenti ai datori di lavoro  sulla gestione degli arretrati connessi all’elevazione dell’indennità di congedo parentale, ovvero le modalità operative per il conguaglio delle prestazioni, con integrazione all’80% sui flussi di maggio e giugno 2024.


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